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Green Pass

17/03/21 – La commissione Europea propone un Covid Pass

L’Unione europea lancia il “passCovid” per chi si è vaccinato al fine di poter liberamente viaggiare dal prossimo giugno all’interno della comunità europea.
Il “certificato verde” serve per provare di essersi sottoposti alla vaccinazione, oppure di essere risultati negativi a un test o di essere guariti dal Covid-19 ed avere sviluppato gli anticorpi. Sono questi i principali contenuti del nuovo pass Covid presentato dalla Commissione Ue per rilanciare i viaggi in Europa.
Il certificato, che dovrebbe essere disponibile da giugno in formato digitale o cartaceo, sarà interoperabile e legalmente vincolante per gli Stati membri e ammetterà tutti i vaccini disponibili sul mercato, spiega il commissario europeo per la Giustizia Reynders, che spiega come il nuovo pass Covid Ue “non è un passaporto vaccinale, ma un certificato verde per evitare  divisioni e blocchi” tra i Paesi Ue, “facilitare gli spostamenti  dei cittadini europei” e far ripartire il turismo in vista  dell’estate.
Per il commissario Ue per la Giustizia, Didier  Reynders, “il pass è interoperabile e vincolante per i  Paesi Ue”, sottolinea Reynders, precisando che, “per evitare  ogni forma di discriminazione” offre “tre alternative” per  tornare a viaggiare: “dimostrare l’avvenuta vaccinazione, la negatività a un test o la guarigione al Covid”.
“Col certificato vaccinale puntiamo ad aiutare gli Stati membri a ritornare” a mobilità in sicurezza e coordinata, afferma il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.
Durante il primo trimestre 50 milioni di persone sono state immunizzate contro il Covid-19 e l’obiettivo è quello di “vaccinare il 70% della popolazione adulta al di sopra dei 18 anni entro fine estate”, dichiara Von der Leyen, che ha ricordato che per i vaccini l’Ue “è la regione che ha esportato di più, 41 milioni di dosi a 33 Paesi”,ma “non sta tornando indietro niente”. “Ci deve essere reciprocità e proporzionalità”, spiega, citando il caso del Regno Unito, verso il quale sono stati esportati 10 milioni di dosi e “stiamo ancora aspettando” una risposta proporzionata.

25/03/2021 – Passaporto vaccinale in Campania

Si comunica che ad oggi sono state consegnate 170.000 card di avvenuta vaccinazione al personale sanitario che ha completato la somministrazione con la seconda dose.

Sono circa 4 milioni le card di “passaporto vaccinale” già ordinate e saranno consegnate a tutti i cittadini vaccinati.

“L’obiettivo – ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca – è utilizzare tale certificazione per rilanciare interi settori economici, in particolare il comparto turistico, cercando di legare la straordinaria offerta dei nostri territori alla certificazione di immunità degli operatori del settore”.

22/04/2021 Decreto riaperture: le misure al via dal 26 aprile

Il provvedimento prevede l’introduzione delle “certificazioni verdi Covid-19”, attestanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, ovvero la guarigione dall’infezione, o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida soltanto per le 48 ore successive. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’UE sono riconosciute come equipollenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’UE.

Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19

14/06/2021 L’Unione Europea emette il Regolamento 2021/953 che definisce un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla Covid-19

Per facilitare l’esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, è opportuno stabilire un quadro comune per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE). Tale quadro comune dovrebbe essere vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Dovrebbe agevolare, ove possibile, sulla base di prove scientifiche, la graduale revoca, delle restrizioni da parte degli Stati membri in modo coordinato, tenuto conto della revoca delle restrizioni all’interno del loro territorio. Il regolamento 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio estende tale quadro comune ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nello spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne e si applica nell’ambito dell’acquis di Schengen, fatte salve le norme specifiche in materia di attraversamento delle frontiere interne di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio. La facilitazione della libertà di circolazione è uno dei presupposti fondamentali per avviare una ripresa economica.

23/07/2021 Anche in Italia il green pass è diventato obbligatorio a tutti gli effetti, dal 6 agosto, con un decreto approvato il 22 luglio e in gazzetta ufficiale il 23 luglio (DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021 , n. 105)

La certificazione si può ottenere nei seguenti casi:

  • effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (Green Pass valido 48 ore dall’effettuazione del test oer il rapido e 72 per il molecolare)
  • avvenuta guarigione da Covid-19 (Green Pass valido sei mesi dall’avvenuta guarigione)
  • avvenuta vaccinazione, al termine del prescritto ciclo (Green Pass valido nove mesi dal completamento del ciclo di vaccinazione e ottenibile dopo 15 giorni dalla prima dose). Da febbraio si scende a sei mesi.

Il Green pass sarà necessario per accedere a:

  • palestre, sport di squadra, piscine, centri benessere
  • musei, mostre
  • teatri, cinema, spettacoli dal vivo, concerti (per i quali non sarà più necessario attendere le Linee Guida come originariamente previsto dall’art. 5 D.L. 52/2021)
  • fiere, convegni, congressi (per i quali sarebbe ancora necessario attendere la definizione dei “particolari casi” in cui è necessario l’utilizzo del Green Pass nelle Linee Guida)
  • competizioni sportive (per le quali non sarà più necessario attendere le Linee Guida come originariamente previsto dall’art. 5 D.L. 52/2021)
  • parchi tematici, parchi divertimento, centri termali
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo
  • concorsi pubblici
  • ristoranti e bar al chiuso (ma non al bancone dove resterà possibile stare anche senza green pass)
  • centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso, ad esclusione di centri educativi per l’infanzia
  • Mense per dipendenti privati e pubblici
1/09/2021 la Certificazione verde COVID-19 sara’ richiesta in Italia per  il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari.

sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
10/09/2021 Il Decreto legge n. 122 introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale

Chiunque accede alle strutture del sistema nazionale universitario deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19.

21/09/21 D.L. n.127 Obbligo di green pass per tutti i lavoratori dal 15 ottobre

Dal 15 ottobre al 31 dicembre prossimi, per accedere ai luoghi di lavoro, sia il personale appartenente al comparto pubblico sia quello dipendente da aziende del settore privato dovranno essere in possesso della certificazione verde. 
A partire dal 15 ottobre , i datori di lavoro sono tenuti ad accertare il rispetto delle prescrizioni definendo le modalità per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi e della contestazione delle eventuali violazioni. 
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal D.P.C.M. adottato ai sensi dell’ articolo 9, comma 10, D.L. 52/2021. 
SOSPENSIONE DEI LAVORATORI : 
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. 
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Per coloro che sono colti senza la certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro. 

16/09/2021 Il Decreto Green Pass n. 105/2021 è stato convertito nella legge del 16.09.2021 n. 126

Tra le novità, segnaliamo:

possibilità di effettuare il test molecolare eseguito su un campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, per ottenere il green pass.

estensione al 30 novembre 2021 della somministrazione, presso le farmacie e altre strutture sanitarie, di test antigenici rapidi a prezzi contenuti.

durata della validità della certificazione verde inerente alla vaccinazione contro il COVID-19, elevata da 9 a 12 mesi

Viene subordinato al possesso di una certificazione verde COVID-19, in corso di validità, l’accesso ai seguenti servizi e ambiti:

  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso; (la disposizione non esclude la consumazione in piedi, se effettuata presso un tavolo diverso dal bancone).
    Una disposizione inserita in sede referente specifica che la condizione del possesso di una certificazione verde COVID-19 non si applica per i servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive, qualora tali servizi siano riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati. 
  • spettacoli aperti al pubblicoeventi e competizioni sportivi
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura (costituiti – oltre che dai musei – dalle biblioteche, dagli archivi, dalle aree o parchi archeologici, dai complessi monumentali) e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all’interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre, fiere, convegni e congressi;
    Una nuova disposizione inserita in sede referente, prevede che nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta per l’accesso all’evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all’articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento.
    Una norma inserita in sede referente specifica che, per i centri termali, sono in ogni caso consentiti gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei LEA (livelli essenziali di assistenza) o allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
  • centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia; quest’ultima esclusione comprende anche i centri estivi e le attività di ristorazione inerenti ai medesimi centri educativi; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente8);
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, secondo una modifica, inserita in sede referente
  • concorsi pubblici. 

Le nuove disposizioni si applicano nell’intero territorio nazionalenon soltanto in zona bianca, ma anche in zona arancione e rossa, laddove i servizi e le attività citati siano consentiti alle condizioni previste per le singole zone.

12/10/2021 Linee Guida previste dal decreto legge 127/2021 e validate dalla Conferenza Unificata del 7 ottobre

Il DPCM, firmato dal Presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi il 12 ottobre 2021, su proposta del Ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta e del Ministro della salute, Roberto Speranza, contiene le Linee Guida previste dal decreto legge 127/2021 e validate dalla Conferenza Unificata del 7 ottobre.

Le linee guida chiariscono che l’obbligo di possedere ed esibire il green pass come condizione per il primo accesso al luogo di lavoro riguarda dal 15 ottobre non soltanto tutti i dipendenti pubblici, con la sola eccezione degli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, ma anche tutti coloro che accedono alle strutture pubbliche per svolgere qualsiasi attività, dai corrieri ai baristi degli spacci interni. L’obbligo non si applicherà, invece, agli utenti dei servizi.

10/11/2021 Green Pass, passa al Senato con il voto di fiducia il decreto sull’obbligo per tutti i lavoratori

Il Senato ha approvato ieri sera la fiducia chiesta dal governo sul decreto Green pass, il provvedimento che prevede l’obbligo di esibire il  certificato verde per i lavoratori pubblici e privati entrato in vigore il 15 ottobre. Hanno votato a favore 199 senatori, contro 38. Voti arrivati da Fratelli d’Italia, 19, e dal Gruppo misto, 19. Nessuno dei senatori si è astenuto. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera

23/11/2021 Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto che rafforza le misure anti Covid con il Super Green pass, provvedimento varato all’unanimità.
  • nuove regole in vigore dal 6 dicembre;
  • viene introdotto il green pass “rafforzato” che si ottiene solo con vaccinazione o guarigione;
  • la validità del “green pass rafforzato” scende da 12 a 9 mesi (dal 1 dicembre terze dosi prenotabili per tutti over 18);
  • non cambiano la durata di validità del green pass base con i tamponi (48 ore rapidi, 72 molecolari);
  • dal 15 dicembre scatta l’obbligo vaccinale non solo per i sanitari (terza dose) ma anche per chi lavora nel comparto sanità, sicurezza, difesa e istruzione;
  • fino al 15 gennaio vengono introdotte nuove regole transitorie per le zone colorate;
  • l’accesso a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche sarà consentito in zona bianca e gialla solo ai possessori di “green pass rafforzato”;
  • come si legge nella bozza del decreto legge il super green pass è previsto anche negli spogliatoi di palestre, piscine e altre realtà dove si pratica attività sportiva. Un’eccezione è prevista per gli accompagnatori di disabili;
  • viene introdotto il green pass anche per accedere agli alberghi;  
  • viene introdotto il green pass anche per treni regionali e per i mezzi di trasporto pubblico locale, ma restano validi i tamponi. I controlli saranno svolti secondo la modalità “a campione”;
  • le limitazioni della zona arancione sono valide solo per chi non possiede il “green pass rafforzato”. In zona arancione in pratica non vi saranno più chiusure delle attività ma gli accessi saranno consentiti solo con il Super Green pass;
  • in zona rossa resta invece il lockdown per tutti;
  • le mascherine restano non obbligatorie all’aperto in zona bianca e obbligatorie all’aperto e al chiuso in zona gialla, arancione e rossa. Sempre obbligatorio in tutte le zone portarla con sè e indossarla in caso di potenziali assembramenti o affollamenti.
5/01/2022 Scatta l’obbligo vaccinale per gli over 50
  • 1) OBBLIGO VACCINI PER GLI OVER 50
    Il Decreto Covid Gennaio introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato (Super Green Pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022. L’ok arriva al fine di “tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”. L’obbligo vaccinale anti Covid 19 si applica a tutti i residenti in Italia, “anche cittadini europei e stranieri”, che abbiano compiuto il 50° anno di età. Sono esentati i casi di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore”. Disposizioni particolari sono poi previste per i lavoratori over 50.
  • 2) OBBLIGO VACCINI PER I LAVORATORI OVER 50
    A partire dal 15 febbraio i lavoratori pubblici e privati (compresi i lavoratori in ambito giudiziario e i magistrati) che hanno compiuto 50 anni dovranno esibire il Super Green Pass per andare a lavoro. Parliamo cioè del certificato di vaccinazione o di guarigione da Covid. Per loro infatti, con il Decreto Covid 5 Gennaio diventa obbligatoria la vaccinazione. I lavoratori senza tale tipo di certificazione verde sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione verde e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata – viene specificato – “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento”.
    Prevista anche, per la violazione dell’obbligo una sanzione da 600 a 1.500 euro, oltre alle conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. La sanzione è irrogata dal Prefetto competente. Nelle imprese, poi, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi. Tale sostituzione è rinnovabile fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. I datori di lavoro dunque, possono applicare le norme e le sanzioni previste dagli ultimi decreti emergenziali, come spiegati in questo articolo.
  • 3) OBBLIGO VACCINI PER IL PERSONALE UNIVERSITARIO
    Introdotto dal provvedimento l’obbligo vaccinale senza limiti d’età (cioè non solo per chi ha più di 50 anni) per il personale universitario. Stesso discorso anche per quello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per quello degli Istituti tecnici superiori. Tale personale viene così equiparato a quello scolastico per cui l’obbligo vaccino è stato previsto in un recente Decreto Covid. Per maggiori chiarimenti sulle categorie per cui vale l’obbligo vaccinale potete leggere questo approfondimento.
  • 4) ESTESO L’OBBLIGO GREEN PASS
    Fino al 31 marzo 2022 bisognerà essere in possesso del Green Pass base per poter accedere ai “servizi alla persona” ( come ad esempio il parrucchiere) ma anche per entrare nei “pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali”. Salta dunque nel corso del Consiglio dei Ministri l’obbligo Super Green Pass richiesto inizialmente dal Governo per le medesime attività. Basterà il Green Pass Base. Nessun obbligo Green Pass base però per l’accesso alle attività necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona. Tali attività, che saranno individuate con un DPCM – su proposta del Ministro della Salute, d’intesa con i Ministri dello Sviluppo economico e della Pubblica amministrazione – da “adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore” del Decreto Covid 5 Gennaio. L’obbligo dell’uso del Green pass per i servizi alla persona e le altre attività citate sarà valido dal 20 gennaio 2022. Per le altre attività invece scatterà dal 1° febbraio 2022 o dalla data di efficacia del DPCM relativo alle attività da escludere dall’obbligo. Per avere maggiori dettagli sulla differenza tra Green Pass base, Super Green Pass e Mega Green Pass si consiglia di leggere questo articolo.
  • 5) SCUOLE ELEMENTARI: IN DAD CON DUE POSITIVI IN CLASSE
    Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività nelle scuole. Nelle scuole elementari “in presenza di un caso di positività nella classe”, si applica “la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di presa di conoscenza del caso di positività e “da ripetersi dopo 5 giorni“. Mentre in presenza di almeno due casi di positività nella classe si applica la didattica digitale integrata (DAD) per la durata di dieci giorni. Nelle scuole dell’infanzia e per i servizi educativi per l’infanzia con un caso di positività si applica al gruppo classe o alla sezione la sospensione delle attività, per una durata di dieci giorni.
  • 6) SCUOLE MEDIE E SUPERIORI: CON TRE POSITIVI, IN DAD SOLO I NON VACCINATI
    Se si registra fino a un caso di positività nella stessa classe nelle scuole medie e superiori è prevista l’auto-sorveglianza e l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per 10 giorni.
24/03/2022 Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto-legge verso la fine dello stato di emergenza

Accesso ai luoghi di lavoro
Dal 25 marzo 2022 accesso ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione, test) per tutti, compresi gli over 50, fino al 30 aprile. 

Obbligo di vaccinazione per professioni sanitarie e lavoratori in sanità
Resta fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.

Green pass per attività e servizi
Il decreto rimodula l’utilizzo del green pass base e rafforzato per attività e servizi.  In particolare, dal 1 aprile cade l’obbligo del green pass per i servizi di ristorazione all’aperto e per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale.

Scuola
Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività.

Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia
In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale
In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

L’isolamento
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Mascherine
Oltre per quanto disposto per le scuole, vige obbligo delle mascherine FFP2 fino al 30 aprile per:

  • mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita)
  • spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive

Dal 1 aprile nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche. Lo stesso vale per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

E resta l’obbligo di mascherine al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private.

Quarantene e isolamento
Dal 1° aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell’autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto).