{"id":3073,"date":"2025-02-13T08:59:41","date_gmt":"2025-02-13T08:59:41","guid":{"rendered":"https:\/\/asproposito.it\/?page_id=3073"},"modified":"2025-02-13T09:13:46","modified_gmt":"2025-02-13T09:13:46","slug":"green-pass","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/asproposito.it\/index.php\/green-pass\/","title":{"rendered":"Green Pass"},"content":{"rendered":"\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>17\/03\/21 &#8211; La commissione Europea propone un Covid Pass<br><\/summary>\n<p>L\u2019Unione europea lancia il \u201cpassCovid\u201d per chi si \u00e8 vaccinato al fine di poter liberamente viaggiare dal prossimo giugno all&#8217;interno della comunit\u00e0 europea.<br>Il &#8220;certificato verde&#8221; serve per provare di essersi sottoposti alla vaccinazione, oppure di essere risultati negativi a un test o di essere guariti dal Covid-19 ed avere sviluppato gli anticorpi. Sono questi i principali contenuti del nuovo pass Covid presentato dalla Commissione Ue per rilanciare i viaggi in Europa.<br>Il certificato, che dovrebbe essere disponibile da giugno in formato digitale o cartaceo, sar\u00e0 interoperabile e legalmente vincolante per gli Stati membri e ammetter\u00e0 tutti i vaccini disponibili sul mercato, spiega il commissario europeo per la Giustizia Reynders, che spiega come il\u00a0nuovo pass Covid Ue &#8220;non \u00e8 un passaporto vaccinale, ma un certificato verde per evitare \u00a0divisioni e blocchi&#8221; tra i Paesi Ue, &#8220;facilitare gli spostamenti \u00a0dei cittadini europei&#8221; e far ripartire il turismo in vista \u00a0dell&#8217;estate.<br>Per il commissario Ue per la Giustizia, Didier \u00a0Reynders, &#8220;il\u00a0pass \u00e8 interoperabile e vincolante per i \u00a0Paesi Ue&#8221;, sottolinea Reynders, precisando che, &#8220;per evitare \u00a0ogni forma di discriminazione&#8221; offre &#8220;tre alternative&#8221; per \u00a0tornare a viaggiare: &#8220;dimostrare l&#8217;avvenuta vaccinazione, la negativit\u00e0 a un test o la guarigione al Covid&#8221;.<br>&#8220;Col certificato vaccinale puntiamo ad aiutare gli Stati membri a ritornare&#8221; a mobilit\u00e0 in sicurezza e coordinata, afferma il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.<br>Durante il primo trimestre 50 milioni di persone sono state immunizzate contro il Covid-19 e l&#8217;obiettivo \u00e8 quello di &#8220;vaccinare il 70% della popolazione adulta al di sopra dei 18 anni entro fine estate&#8221;, dichiara Von der Leyen, che ha ricordato che per i vaccini l&#8217;Ue &#8220;\u00e8 la regione che ha esportato di pi\u00f9, 41 milioni di dosi a 33 Paesi&#8221;,ma &#8220;non sta tornando indietro niente&#8221;. &#8220;Ci deve essere reciprocit\u00e0 e proporzionalit\u00e0&#8221;, spiega, citando il caso del Regno Unito, verso il quale sono stati esportati 10 milioni di dosi e &#8220;stiamo ancora aspettando&#8221; una risposta proporzionata.<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>25\/03\/2021 &#8211; Passaporto vaccinale in Campania<\/summary>\n<p>Si comunica che&nbsp;ad oggi sono state consegnate 170.000 card di avvenuta vaccinazione al personale sanitario che ha completato la somministrazione con la seconda dose.<\/p>\n\n\n\n<p>Sono circa 4 milioni le card di \u201cpassaporto vaccinale\u201d gi\u00e0 ordinate e saranno consegnate a tutti i cittadini vaccinati.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cL\u2019obiettivo \u2013 ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca \u2013 \u00e8 utilizzare tale certificazione per rilanciare interi settori economici, in particolare il comparto turistico, cercando di legare la straordinaria offerta dei nostri territori alla certificazione di immunit\u00e0 degli operatori del settore\u201d.<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>22\/04\/2021 Decreto riaperture: le misure al via dal 26 aprile<\/summary>\n<p>Il provvedimento prevede l\u2019introduzione delle \u201ccertificazioni verdi Covid-19\u201d, attestanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, ovvero la guarigione dall\u2019infezione, o l\u2019effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.<\/p>\n\n\n\n<p>Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno validit\u00e0 di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sar\u00e0 valida soltanto per le 48 ore successive. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell\u2019UE sono riconosciute come equipollenti, cos\u00ec come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell\u2019UE.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in\u00a0<strong>zona arancione o rossa\u00a0<\/strong>sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessit\u00e0 o per motivi di salute, nonch\u00e9 per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>14\/06\/2021 L&#8217;Unione Europea emette il Regolamento 2021\/953 che definisce un quadro per il rilascio, la verifica e l\u2019accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla Covid-19<\/summary>\n<p>Per facilitare l&#8217;esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, \u00e8 opportuno stabilire un quadro comune per il rilascio, la verifica e l&#8217;accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19 (certificato COVID digitale dell&#8217;UE). Tale quadro comune dovrebbe essere vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Dovrebbe agevolare, ove possibile, sulla base di prove scientifiche, la graduale revoca, delle restrizioni da parte degli Stati membri in modo coordinato, tenuto conto della revoca delle restrizioni all&#8217;interno del loro territorio. Il regolamento 2021\/954 del Parlamento europeo e del Consiglio estende tale quadro comune ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nello spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne e si applica nell&#8217;ambito dell&#8217;<em>acquis<\/em>\u00a0di Schengen, fatte salve le norme specifiche in materia di attraversamento delle frontiere interne di cui al regolamento (UE) 2016\/399 del Parlamento europeo e del Consiglio. La facilitazione della libert\u00e0 di circolazione \u00e8 uno dei presupposti fondamentali per avviare una ripresa economica.<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>23\/07\/2021 Anche in Italia <strong>il\u00a0green pass\u00a0\u00e8 diventato obbligatorio<\/strong> a tutti gli effetti,\u00a0dal 6 agosto, con un decreto approvato il 22 luglio e\u00a0in gazzetta ufficiale il 23 luglio (DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021 , n. 105)<\/summary>\n<p>La certificazione si pu\u00f2 ottenere nei seguenti casi:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>effettuazione di\u00a0<strong>test antigenico<\/strong>\u00a0rapido o molecolare con esito negativo (Green Pass valido<strong>\u00a048 ore<\/strong>\u00a0dall\u2019effettuazione del test oer il rapido e 72 per il molecolare)<\/li>\n\n\n\n<li>avvenuta\u00a0<strong>guarigione<\/strong>\u00a0da Covid-19 (Green Pass valido\u00a0<strong>sei mesi\u00a0<\/strong>dall\u2019avvenuta guarigione)<\/li>\n\n\n\n<li>avvenuta\u00a0<strong>vaccinazione<\/strong>, al termine del prescritto ciclo (Green Pass valido\u00a0<strong>nove mesi\u00a0<\/strong>dal completamento del ciclo di vaccinazione e ottenibile dopo 15 giorni dalla prima dose).\u00a0<strong>Da febbraio si scende a sei mesi.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Il Green pass sar\u00e0 necessario per accedere a:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>palestre, sport di squadra, piscine, centri benessere<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>musei, mostre<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>teatri, cinema, spettacoli dal vivo, concerti\u00a0<\/strong>(per i quali non sar\u00e0 pi\u00f9 necessario attendere le Linee Guida come originariamente previsto dall\u2019art. 5 D.L. 52\/2021)<\/li>\n\n\n\n<li><strong>fiere, convegni, congressi\u00a0<\/strong>(per i quali sarebbe ancora necessario attendere la definizione dei \u201cparticolari casi\u201d in cui \u00e8 necessario l\u2019utilizzo del Green Pass nelle Linee Guida)<\/li>\n\n\n\n<li><strong>competizioni sportive\u00a0<\/strong>(per le quali non sar\u00e0 pi\u00f9 necessario attendere le Linee Guida come originariamente previsto dall\u2019art. 5 D.L. 52\/2021)<\/li>\n\n\n\n<li><strong>parchi tematici, parchi divertimento, centri termali<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>sale gioco, sale scommesse, sale bingo<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>concorsi pubblici<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>ristoranti e bar al chiuso (ma non al bancone dove rester\u00e0 possibile stare anche senza green pass)<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso, ad esclusione di centri educativi per l\u2019infanzia<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Mense per dipendenti privati e pubblici<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>1\/09\/2021 la\u00a0<strong>Certificazione verde COVID-19<\/strong>\u00a0sara\u2019 richiesta in Italia per\u00a0 il\u00a0<strong>personale scolastico e universitario<\/strong>\u00a0e gli\u00a0<strong>studenti universitari<\/strong>.<\/summary>\n<p>sar\u00e0 consentito esclusivamente ai soggetti muniti di&nbsp;<strong>Green Pass<\/strong>&nbsp;l\u2019accesso e l\u2019utilizzo dei seguenti&nbsp;<strong>mezzi di trasporto<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega pi\u00f9 di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.<\/li>\n\n\n\n<li>aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;<\/li>\n\n\n\n<li>navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;<\/li>\n\n\n\n<li>treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocit\u00e0;<\/li>\n<\/ul>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>10\/09\/2021 Il Decreto legge n. 122 introduce misure urgenti per fronteggiare l\u2019emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale<\/summary>\n<p>Chiunque accede alle strutture del sistema nazionale universitario deve possedere ed \u00e8 tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19.<br><\/p>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>21\/09\/21 D.L. n.127 <strong>Obbligo di green pass per tutti i lavoratori dal 15 ottobre<\/strong><br><\/summary>\n<p>Dal 15 ottobre al 31 dicembre prossimi, per accedere ai luoghi di lavoro, sia il personale appartenente al comparto pubblico sia quello dipendente da aziende del settore privato dovranno essere in possesso della certificazione verde.\u00a0<br>A partire dal 15 ottobre , i datori di lavoro sono tenuti ad accertare il rispetto delle prescrizioni definendo le modalit\u00e0 per l\u2019organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell\u2019accesso ai luoghi di lavoro, e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell\u2019accertamento delle violazioni degli obblighi e della contestazione delle eventuali violazioni.\u00a0<br>Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalit\u00e0 indicate dal D.P.C.M. adottato ai sensi dell\u2019 articolo 9, comma 10, D.L. 52\/2021.\u00a0<br>SOSPENSIONE DEI LAVORATORI :\u00a0<br>I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell\u2019accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.\u00a0<br>Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione n\u00e9 altro compenso o emolumento. Per coloro che sono colti senza la certificazione sul luogo di lavoro \u00e8 prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro.\u00a0<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>16\/09\/2021 Il Decreto Green Pass n. 105\/2021 \u00e8 stato convertito nella legge del 16.09.2021 n. 126<\/summary>\n<p><strong>Tra le novit\u00e0<\/strong>, segnaliamo:<\/p>\n\n\n\n<p>possibilit\u00e0 di effettuare il\u00a0<strong>test molecolare eseguito su un campione salivare<\/strong>, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute,\u00a0<strong>per ottenere il green pass<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>estensione al 30 novembre 2021<\/strong>\u00a0della\u00a0<strong>somministrazione<\/strong>, presso le farmacie e altre strutture sanitarie, di\u00a0<strong>test antigenici rapidi\u00a0<\/strong><strong>a prezzi contenuti<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>durata della validit\u00e0<\/strong>\u00a0della certificazione verde inerente alla vaccinazione contro il COVID-19,\u00a0<strong>elevata da 9 a 12 mesi<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Viene<strong>&nbsp;subordinato al possesso di una certificazione verde COVID-19<\/strong>, in corso di validit\u00e0, l&#8217;accesso ai seguenti servizi e ambiti:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso;<\/strong>\u00a0(la disposizione non esclude la consumazione in piedi, se effettuata presso un tavolo diverso dal bancone).<br><strong>Una disposizione inserita in sede referente<\/strong>\u00a0specifica che l<strong>a condizione del possesso di una certificazione verde COVID-19 non si applica per i servizi di ristorazione all&#8217;interno di alberghi e di altre strutture ricettive<\/strong>, qualora tali servizi siano riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati.\u00a0<\/li>\n\n\n\n<li><strong>spettacoli aperti al pubblico<\/strong>,\u00a0<strong>eventi e competizioni sportivi<\/strong>;\u00a0<\/li>\n\n\n\n<li><strong>musei, altri istituti e luoghi della cultura<\/strong>\u00a0(costituiti &#8211; oltre che dai musei &#8211; dalle biblioteche, dagli archivi, dalle aree o parchi archeologici, dai complessi monumentali) e\u00a0<strong>mostre<\/strong>;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>piscine,<\/strong>\u00a0centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all\u2019interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attivit\u00e0 al chiuso;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>sagre, fiere<\/strong>, convegni e congressi;<br><strong>Una nuova disposizione<\/strong>\u00a0inserita in sede referente, prevede che nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all\u2019aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell\u2019obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta per l\u2019accesso all\u2019evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all\u2019articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi<\/li>\n\n\n\n<li><strong>centri termali<\/strong>, parchi tematici e di divertimento.<br><strong>Una norma inserita in sede referente<\/strong>\u00a0specifica che,\u00a0<strong>per i centri termali, sono in ogni caso consentiti gli accessi necessari all&#8217;erogazione delle prestazioni rientranti nei LEA (livelli essenziali di assistenza) o allo svolgimento di attivit\u00e0 riabilitative o terapeutiche<\/strong>;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>centri culturali e centri sociali e ricreativi,<\/strong>\u00a0limitatamente alle attivit\u00e0 al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l\u2019infanzia; quest&#8217;ultima esclusione comprende anche i centri estivi e le attivit\u00e0 di ristorazione inerenti ai medesimi centri educativi; attivit\u00e0 di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casin\u00f2 (anche se svolte all&#8217;interno di locali adibiti ad attivit\u00e0 differente8);<\/li>\n\n\n\n<li><strong>feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, secondo una modifica, inserita in sede referente<\/strong>.\u00a0<\/li>\n\n\n\n<li>concorsi pubblici.\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Le nuove disposizioni&nbsp;<strong>si applicano nell&#8217;intero territorio nazionale<\/strong>,&nbsp;<strong>non soltanto in zona bianca<\/strong>, ma anche in zona arancione e rossa, laddove i servizi e le attivit\u00e0 citati siano consentiti alle condizioni previste per le singole zone.<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>12\/10\/2021 Linee Guida previste dal decreto legge 127\/2021 e validate dalla Conferenza Unificata del 7 ottobre<\/summary>\n<p>Il DPCM, firmato dal Presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi il 12 ottobre 2021, su proposta del Ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta e del Ministro della salute, Roberto Speranza, contiene le Linee Guida previste dal decreto legge 127\/2021 e validate dalla Conferenza Unificata del 7 ottobre.<\/p>\n\n\n\n<p>Le linee guida chiariscono che l\u2019obbligo di possedere ed esibire il green pass come condizione per il primo accesso al luogo di lavoro riguarda dal 15 ottobre non soltanto tutti i dipendenti pubblici, con la sola eccezione degli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, ma anche tutti coloro che accedono alle strutture pubbliche per svolgere qualsiasi attivit\u00e0, dai corrieri ai baristi degli spacci interni. L\u2019obbligo non si applicher\u00e0, invece, agli utenti dei servizi.<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>10\/11\/2021 Green Pass, passa al Senato con il voto di fiducia il decreto sull&#8217;<strong>obbligo per tutti i lavoratori<\/strong><\/summary>\n<p>Il Senato ha approvato ieri sera la fiducia chiesta dal governo sul decreto Green pass, il provvedimento che prevede l&#8217;obbligo di esibire il\u00a0 certificato verde per i lavoratori pubblici e privati entrato in vigore il 15 ottobre. Hanno votato a favore 199 senatori, contro 38. Voti arrivati da Fratelli d&#8217;Italia, 19, e dal Gruppo misto, 19. Nessuno dei senatori si \u00e8 astenuto. Il provvedimento passa ora all&#8217;esame della Camera<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>23\/11\/2021 Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto che rafforza le misure anti Covid con il <strong>Super Green pass, provvedimento\u00a0varato all&#8217;unanimit\u00e0.<\/strong><\/summary>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>nuove regole in vigore dal\u00a06 dicembre;<\/li>\n\n\n\n<li>viene introdotto il green\u00a0pass &#8220;rafforzato&#8221; che si ottiene solo con vaccinazione o guarigione;<\/li>\n\n\n\n<li>la validit\u00e0 del &#8220;green pass rafforzato&#8221;\u00a0scende da 12 a 9 mesi (dal 1 dicembre terze dosi prenotabili per tutti over 18);<\/li>\n\n\n\n<li>non cambiano la durata di validit\u00e0 del green pass base con i tamponi (48 ore rapidi, 72 molecolari);<\/li>\n\n\n\n<li>dal 15 dicembre scatta l&#8217;obbligo vaccinale\u00a0non solo per i sanitari (terza dose) ma anche per chi lavora nel comparto sanit\u00e0, sicurezza, difesa e istruzione;<\/li>\n\n\n\n<li>fino al 15 gennaio vengono introdotte nuove regole transitorie per le zone colorate;<\/li>\n\n\n\n<li>l&#8217;accesso a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche sar\u00e0\u00a0consentito in zona bianca e gialla solo ai possessori di &#8220;green\u00a0pass rafforzato&#8221;;<\/li>\n\n\n\n<li>come si legge nella bozza del decreto legge il super green pass \u00e8 previsto anche negli spogliatoi di palestre, piscine e altre realt\u00e0 dove si pratica attivit\u00e0 sportiva. Un&#8217;eccezione\u00a0\u00e8 prevista per gli accompagnatori di disabili;<\/li>\n\n\n\n<li>viene introdotto il green pass anche per accedere agli\u00a0alberghi;\u00a0\u00a0<\/li>\n\n\n\n<li>viene introdotto il green pass anche per treni regionali\u00a0e per i mezzi di trasporto pubblico locale, ma restano validi i tamponi. I controlli saranno svolti secondo la modalit\u00e0 &#8220;a campione&#8221;;<\/li>\n\n\n\n<li>le limitazioni della zona arancione sono valide solo per chi non possiede il &#8220;green\u00a0pass rafforzato&#8221;. In zona arancione in pratica non vi saranno pi\u00f9 chiusure delle attivit\u00e0 ma gli accessi saranno consentiti solo con il Super Green pass;<\/li>\n\n\n\n<li>in zona rossa resta invece il lockdown per tutti;<\/li>\n\n\n\n<li>le mascherine restano non obbligatorie all&#8217;aperto in zona bianca e obbligatorie all&#8217;aperto e al chiuso in zona gialla, arancione e rossa. Sempre obbligatorio in tutte le zone portarla con s\u00e8 e indossarla in caso di potenziali assembramenti o affollamenti.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"457\" height=\"341\" src=\"https:\/\/asproposito.it\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Super-green-pass.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-3075\" srcset=\"https:\/\/asproposito.it\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Super-green-pass.jpeg 457w, https:\/\/asproposito.it\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Super-green-pass-300x224.jpeg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 457px) 100vw, 457px\" \/><\/figure>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>5\/01\/2022 Scatta <strong>l&#8217;obbligo vaccinale per gli over 50<\/strong><\/summary>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>1) OBBLIGO VACCINI PER GLI OVER 50<br>Il Decreto Covid Gennaio introduce l\u2019obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di et\u00e0 sar\u00e0 necessario il Green Pass Rafforzato (Super Green Pass) per l\u2019accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022. L\u2019ok arriva al fine di \u201ctutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell\u2019erogazione delle prestazioni di cura e assistenza\u201d. L\u2019obbligo vaccinale anti Covid 19 si applica a tutti i residenti in Italia, \u201canche cittadini europei e stranieri\u201d, che abbiano compiuto il 50\u00b0 anno di et\u00e0. Sono esentati i casi di \u201caccertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore\u201d. Disposizioni particolari sono poi previste per i lavoratori over 50.<\/li>\n\n\n\n<li>2) OBBLIGO VACCINI PER I LAVORATORI OVER 50<br>A partire dal 15 febbraio i lavoratori pubblici e privati (compresi i lavoratori in ambito giudiziario e i magistrati) che hanno compiuto 50 anni dovranno esibire il Super Green Pass per andare a lavoro. Parliamo cio\u00e8 del certificato di vaccinazione o di guarigione da Covid. Per loro infatti, con il Decreto Covid 5 Gennaio diventa obbligatoria la vaccinazione. I lavoratori senza tale tipo di certificazione verde sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione verde e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata \u2013 viene specificato \u2013 \u201cnon sono dovuti la retribuzione n\u00e9 altro compenso o emolumento\u201d.<br>Prevista anche, per la violazione dell\u2019obbligo una sanzione da 600 a 1.500 euro, oltre alle conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. La sanzione \u00e8 irrogata dal Prefetto competente. Nelle imprese, poi, dopo il 5\u00b0 giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro pu\u00f2 sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi. Tale sostituzione \u00e8 rinnovabile fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. I datori di lavoro dunque, possono applicare le norme e le sanzioni previste dagli ultimi decreti emergenziali, come spiegati in questo articolo.<\/li>\n\n\n\n<li>3) OBBLIGO VACCINI PER IL PERSONALE UNIVERSITARIO<br>Introdotto dal provvedimento l\u2019obbligo vaccinale senza limiti d\u2019et\u00e0 (cio\u00e8 non solo per chi ha pi\u00f9 di 50 anni) per il personale universitario. Stesso discorso anche per quello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonch\u00e9 per quello degli Istituti tecnici superiori. Tale personale viene cos\u00ec equiparato a quello scolastico per cui l\u2019obbligo vaccino \u00e8 stato previsto in un recente Decreto Covid. Per maggiori chiarimenti sulle categorie per cui vale l\u2019obbligo vaccinale potete leggere questo approfondimento.<\/li>\n\n\n\n<li>4) ESTESO L\u2019OBBLIGO GREEN PASS<br>Fino al 31 marzo 2022 bisogner\u00e0 essere in possesso del Green Pass base per poter accedere ai \u201cservizi alla persona\u201d ( come ad esempio il parrucchiere) ma anche per entrare nei \u201cpubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attivit\u00e0 commerciali\u201d. Salta dunque nel corso del Consiglio dei Ministri l\u2019obbligo Super Green Pass richiesto inizialmente dal Governo per le medesime attivit\u00e0. Baster\u00e0 il Green Pass Base. Nessun obbligo Green Pass base per\u00f2 per l\u2019accesso alle attivit\u00e0 necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona. Tali attivit\u00e0, che saranno individuate con un DPCM \u2013 su proposta del Ministro della Salute, d\u2019intesa con i Ministri dello Sviluppo economico e della Pubblica amministrazione \u2013 da \u201cadottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore\u201d del Decreto Covid 5 Gennaio. L\u2019obbligo dell\u2019uso del Green pass per i servizi alla persona e le altre attivit\u00e0 citate sar\u00e0 valido dal 20 gennaio 2022. Per le altre attivit\u00e0 invece scatter\u00e0 dal 1\u00b0 febbraio 2022 o dalla data di efficacia del DPCM relativo alle attivit\u00e0 da escludere dall\u2019obbligo. Per avere maggiori dettagli sulla differenza tra Green Pass base, Super Green Pass e Mega Green Pass si consiglia di leggere questo articolo.<\/li>\n\n\n\n<li>5) SCUOLE ELEMENTARI: IN DAD CON DUE POSITIVI IN CLASSE<br>Cambiano le regole per la gestione dei casi di positivit\u00e0 nelle scuole. Nelle scuole elementari \u201cin presenza di un caso di positivit\u00e0 nella classe\u201d, si applica \u201cla sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di presa di conoscenza del caso di positivit\u00e0 e \u201cda ripetersi dopo 5 giorni\u201c. Mentre in presenza di almeno due casi di positivit\u00e0 nella classe si applica la didattica digitale integrata (DAD) per la durata di dieci giorni. Nelle scuole dell\u2019infanzia e per i servizi educativi per l\u2019infanzia con un caso di positivit\u00e0 si applica al gruppo classe o alla sezione la sospensione delle attivit\u00e0, per una durata di dieci giorni.<\/li>\n\n\n\n<li>6) SCUOLE MEDIE E SUPERIORI: CON TRE POSITIVI, IN DAD SOLO I NON VACCINATI<br>Se si registra fino a un caso di positivit\u00e0 nella stessa classe nelle scuole medie e superiori \u00e8 prevista l\u2019auto-sorveglianza e l\u2019uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe \u00e8 prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da pi\u00f9 di 120 giorni, che sono guariti da pi\u00f9 di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, \u00e8 prevista la prosecuzione delle attivit\u00e0 in presenza con l\u2019auto sorveglianza e l\u2019utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe \u00e8 prevista la DAD per 10 giorni.<\/li>\n<\/ul>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>24\/03\/2022 Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto-legge verso la fine dello stato di emergenza<\/summary>\n<p><strong>Accesso ai luoghi di lavoro<\/strong><br>Dal 25 marzo 2022 accesso ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione, test) per tutti, compresi gli over 50, fino al 30 aprile.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Obbligo di vaccinazione per professioni sanitarie e lavoratori in sanit\u00e0<\/strong><br>Resta fino al 31 dicembre 2022&nbsp;l\u2019obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Green pass per attivit\u00e0 e servizi<\/strong><br>Il decreto rimodula l\u2019utilizzo del green pass base e rafforzato per attivit\u00e0 e servizi.&nbsp; In particolare, dal 1 aprile cade l&#8217;obbligo del&nbsp;green pass&nbsp;per i servizi di ristorazione all&#8217;aperto e per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Scuola<\/strong><br>Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>Scuole dell&#8217;infanzia &#8211; Servizi educativi per l&#8217;infanzia<\/strong><\/em><br>In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione\/gruppo classe, le attivit\u00e0 proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall&#8217;ultimo contatto con un soggetto positivo.<br>In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all\u2019ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest\u2019ultimo caso l&#8217;esito negativo del test \u00e8 attestato con autocertificazione.<\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale<\/strong><\/em><br>In presenza di almeno quattro casi di positivit\u00e0 tra gli alunni, le attivit\u00e0 proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di et\u00e0 \u00e8 previsto l&#8217;utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall&#8217;ultimo contatto con un soggetto positivo.<br>In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all\u2019ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest\u2019ultimo caso l&#8217;esito negativo del test \u00e8 attestato con autocertificazione.<\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>L\u2019isolamento<\/strong><\/em><br>Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l&#8217;attivit\u00e0 scolastica nella modalit\u00e0 di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell&#8217;alunno. La riammissione in classe \u00e8 subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Mascherine<\/strong><br>Oltre per quanto disposto per le scuole, vige obbligo delle mascherine FFP2&nbsp;fino al 30 aprile&nbsp;per:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita)<\/li>\n\n\n\n<li>spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all&#8217;aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Dal 1 aprile nei luoghi di lavoro sar\u00e0 sufficiente indossare mascherine chirurgiche. Lo stesso vale per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.<\/p>\n\n\n\n<p>E resta l&#8217;obbligo di mascherine al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Quarantene e isolamento<\/strong><br>Dal 1\u00b0 aprile dovr\u00e0 rimanere isolato a casa solo&nbsp;chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovr\u00e0 applicare il regime&nbsp;dell&#8217;autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall&#8217;ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell&#8217;ultimo contatto).<\/p>\n<\/details>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":3085,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-3073","page","type-page","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/asproposito.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/3073","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/asproposito.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/asproposito.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/asproposito.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/asproposito.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3073"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/asproposito.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/3073\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3086,"href":"https:\/\/asproposito.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/3073\/revisions\/3086"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/asproposito.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3085"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/asproposito.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3073"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}